Contenuto aggiornato al 20 luglio 2026.
Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato, spesso chiamato “gratuito patrocinio”, è lo strumento che permette alle persone con risorse economiche limitate di essere assistite da un avvocato. Il compenso del difensore e le spese previste dalla legge sono sostenuti dallo Stato.
La sua funzione è garantire che la possibilità di far valere o difendere un diritto non dipenda soltanto dalle condizioni economiche della persona. Questo principio deriva dall’articolo 24 della Costituzione, che tutela il diritto di difesa e prevede mezzi specifici per chi non può permettersi le spese di un giudizio.
In quali procedimenti può essere richiesto
Il beneficio può essere richiesto sia per iniziare una causa sia per difendersi in un procedimento già avviato, purché la pretesa non sia manifestamente infondata.
In ambito civile può riguardare anche molte questioni familiari, tra cui:
- separazione e divorzio;
- affidamento e collocamento dei figli;
- mantenimento dei figli o dell’ex coniuge;
- modifica delle condizioni di separazione o divorzio;
- procedimenti di volontaria giurisdizione, comprese le separazioni consensuali e i divorzi congiunti.
Il patrocinio è previsto anche nei procedimenti penali, amministrativi, contabili e tributari, secondo le regole applicabili a ciascun ambito.
Qual è il limite di reddito
Per le domande presentate dall’11 luglio 2025, il limite generale di reddito annuo imponibile è pari a 13.659,64 euro. L’importo è stato aggiornato dal decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025.
Il parametro non coincide con l’ISEE: occorre considerare il reddito rilevante secondo le regole del D.P.R. 115/2002 e quanto risulta dall’ultima dichiarazione. Possono rilevare anche redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Prima di presentare la domanda è quindi opportuno verificare la propria situazione con un avvocato o con il Consiglio dell’Ordine competente.
Come si calcola il reddito se si convive con altri familiari
Se il richiedente convive con il coniuge, con la persona unita civilmente o con altri familiari, di regola si sommano i redditi di tutti i componenti conviventi, compreso quello del richiedente.
Si considera invece il solo reddito personale quando la causa riguarda diritti della personalità oppure quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi. Questa eccezione può essere particolarmente importante nelle controversie familiari.
Nel processo penale il limite viene aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente, fermo restando il calcolo complessivo previsto dalla legge.
Chi può presentare la domanda
In ambito civile possono chiedere l’ammissione:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia nei casi previsti dalla legge;
- gli apolidi;
- gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività economica.
Nel procedimento penale possono accedere al beneficio, se ricorrono le condizioni, anche l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa dal reato e il danneggiato che intende costituirsi parte civile.
Dove e come si presenta la domanda
Procedimenti civili e familiari
La domanda si presenta alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per il luogo in cui si trova il giudice davanti al quale la causa è pendente o deve essere iniziata.
Le modalità pratiche possono variare da un Ordine all’altro. La domanda può essere presentata personalmente oppure tramite il difensore e deve normalmente contenere:
- i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;
- l’autocertificazione dei redditi percepiti;
- l’impegno a comunicare le variazioni di reddito rilevanti;
- le informazioni sulla causa, sulla controparte e sulle ragioni della richiesta;
- i documenti e gli elementi utili a dimostrare che la pretesa non è manifestamente infondata;
- la copia di un documento di identità valido.
Procedimenti penali
Nel penale la domanda si presenta all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il procedimento: per esempio, alla cancelleria del GIP durante le indagini preliminari o alla cancelleria del giudice che procede nelle fasi successive.
Come si sceglie l’avvocato
L’ammissione non comporta l’assegnazione automatica di un avvocato. La persona ammessa può scegliere un difensore tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, tenuti dai Consigli dell’Ordine.
È utile verificare l’iscrizione del professionista nell’elenco prima di affidargli l’incarico.
Cosa non copre il patrocinio
Il patrocinio non significa che qualsiasi spesa collegata alla controversia venga automaticamente pagata dallo Stato. In particolare, nel processo civile non copre le somme che il beneficiario potrebbe essere condannato a pagare alla controparte in caso di soccombenza.
Inoltre, se la persona ammessa perde la causa e vuole impugnare la decisione, l’estensione del beneficio deve essere verificata secondo le regole applicabili al nuovo grado di giudizio.
Casi di violenza domestica e altri reati
La persona offesa da determinati reati, tra i quali maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale, mutilazioni genitali femminili e atti persecutori, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga al limite ordinario di reddito.
In presenza di violenza o di un pericolo attuale è importante rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine, a un avvocato o ai servizi territoriali competenti. La verifica dei requisiti economici non deve ritardare una richiesta urgente di protezione.
Prima di presentare la richiesta
È consigliabile controllare il sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, perché moduli, documenti richiesti e modalità di deposito possono essere aggiornati localmente. Occorre inoltre comunicare le variazioni di reddito successive all’ammissione: dichiarazioni incomplete o non veritiere possono determinare la revoca del beneficio e ulteriori conseguenze previste dalla legge.
Le informazioni contenute in questo articolo sono generali e non sostituiscono la valutazione di un professionista sul singolo caso.
Fonti ufficiali
- Costituzione della Repubblica italiana, articolo 24 – Senato della Repubblica
- Decreto 22 aprile 2025: aggiornamento del limite di reddito a 13.659,64 euro – Gazzetta Ufficiale
- Patrocinio nei giudizi civili e amministrativi – Ministero della Giustizia
- Patrocinio nei giudizi penali – Ministero della Giustizia
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articoli 74–141 – Normattiva