Anna con Sofia e Marco con Luca, nelle rispettive abitazioni, controllano separatamente libri, mensa, trasporto e altre spese scolastiche dei figli.
Spese dei figli

Spese scolastiche dei figli: ordinarie o straordinarie?

Con l’inizio dell’anno scolastico aumentano gli acquisti e le richieste di pagamento: libri, quaderni, mensa, abbonamenti, gite, corsi di recupero e dispositivi elettronici. Quando i genitori sono separati o divorziati, una domanda diventa particolarmente importante: Questa spesa è già compresa nell’assegno di mantenimento oppure deve essere rimborsata separatamente? Non esiste una risposta identica per tutte le famiglie. La classificazione può dipendere dal provvedimento del giudice, dagli accordi sottoscritti dai genitori e dai protocolli applicati presso il tribunale competente. Per questo motivo, prima di sostenere una spesa rilevante, è necessario controllare sempre le condizioni che regolano concretamente quella famiglia.

Di [email protected] · 02/08/2026 · 5 visualizzazioni

Qual è la differenza tra spese ordinarie e straordinarie?

Le spese ordinarie sono generalmente quelle prevedibili, ricorrenti e collegate alle normali esigenze quotidiane del figlio. Normalmente vengono considerate nella determinazione dell’assegno periodico di mantenimento.

Le spese straordinarie, dette anche spese extra assegno, sono invece costi che possono distinguersi per occasionalità, sporadicità, particolare importo o natura non abituale. Le linee guida del Tribunale di Milano indicano, tra i possibili criteri distintivi, occasionalità, gravosità o carattere voluttuario della spesa.

La distinzione non dipende quindi soltanto dal nome della spesa. Anche una voce scolastica può essere ordinaria in un caso e straordinaria in un altro.

Perché non esiste una lista valida per tutte le famiglie?

In Italia non esiste un’unica tabella nazionale che classifichi ogni spesa nello stesso modo per tutti.

Numerosi tribunali hanno adottato propri protocolli per ridurre i conflitti e distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie. Esistono, per esempio, linee guida pubblicate dai Tribunali di Milano, Catanzaro, Ancona, Torino, Bari e Verbania.

Questi protocolli sono utili strumenti orientativi, ma bisogna verificare:

  • cosa stabilisce il provvedimento della propria famiglia;
  • se l’accordo richiama un protocollo specifico;
  • quale tribunale è competente;
  • se le parti hanno previsto regole diverse;
  • quale percentuale di ripartizione è stata stabilita.

Il documento personale della famiglia prevale quindi sulla classificazione generica letta online.

Libri scolastici

I libri possono essere trattati diversamente a seconda degli accordi.

In alcuni protocolli, i normali costi scolastici ricorrenti vengono considerati compresi nell’assegno ordinario. In altri casi, libri di testo, iscrizione e materiale didattico possono essere indicati tra le spese da rimborsare separatamente.

Un provvedimento pubblicato dalla Procura per i minorenni di Milano, per esempio, comprendeva tra le spese straordinarie scolastiche iscrizione, retta e materiale didattico, purché concordate e documentate. Questo dimostra perché non sia possibile affermare che i libri siano sempre ordinari oppure sempre straordinari.

Prima dell’acquisto conviene verificare:

  • se i libri sono espressamente citati nell’accordo;
  • se è prevista una percentuale separata;
  • se serve il consenso preventivo;
  • se esistono contributi o rimborsi pubblici;
  • chi effettuerà materialmente l’acquisto.

Quaderni, penne e materiale di cancelleria

Il materiale scolastico di uso comune, come quaderni, penne, matite, gomme e piccoli accessori, è spesso considerato una spesa ordinaria perché prevedibile e ricorrente.

Le linee guida del Tribunale di Milano includono, a titolo esemplificativo, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno tra quelle coperte dall’assegno periodico.

La valutazione può cambiare per acquisti particolarmente costosi o specialistici, come:

  • strumenti tecnici;
  • materiale professionale;
  • attrezzature per laboratori;
  • strumenti musicali;
  • dotazioni richieste da specifici indirizzi scolastici.

In questi casi è prudente informare preventivamente l’altro genitore.

Zaino, astuccio e abbigliamento scolastico

Uno zaino o un astuccio di uso ordinario possono rientrare nelle normali spese di mantenimento.

Diverso può essere il caso di:

  • divise obbligatorie;
  • abbigliamento tecnico;
  • calzature specifiche;
  • materiale richiesto da scuole professionali;
  • sostituzioni frequenti per scelta non necessaria.

Anche qui contano necessità, importo, frequenza e contenuto dell’accordo.

Mensa scolastica

La mensa è spesso considerata una spesa ordinaria, perché ricorrente e collegata alla normale frequenza scolastica.

Le linee guida del Tribunale di Milano includono espressamente la mensa scolastica tra le spese normalmente comprese nell’assegno periodico.

Tuttavia, alcuni accordi possono prevederne il rimborso separato, soprattutto quando:

  • l’importo varia sensibilmente;
  • il servizio non era stato considerato al momento della determinazione dell’assegno;
  • il provvedimento la indica espressamente come extra assegno;
  • la famiglia segue un protocollo locale differente.

Quindi non bisogna applicare automaticamente la regola di un’altra famiglia.

Pre-scuola, doposcuola e tempo prolungato

Questi servizi possono essere necessari per conciliare gli orari scolastici con quelli lavorativi dei genitori.

Le linee guida milanesi classificano tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola tra le spese extrascolastiche documentabili che non richiedono necessariamente accordo preventivo.

Anche questa indicazione non è universale. Il consenso può diventare opportuno quando:

  • il servizio è facoltativo;
  • il costo è elevato;
  • esistono alternative meno onerose;
  • la scelta incide sui tempi dell’altro genitore;
  • l’accordo familiare lo richiede.

Trasporto scolastico

Il trasporto può comprendere:

  • scuolabus;
  • abbonamento ai mezzi pubblici;
  • servizio privato;
  • trasporto organizzato dall’istituto;
  • accompagnamento effettuato da terzi.

La classificazione dipende dalla regolarità e dalla prevedibilità della spesa. Un abbonamento ricorrente può essere considerato ordinario, mentre un servizio privato costoso può richiedere un accordo specifico.

Sul piano fiscale, l’Agenzia delle Entrate considera detraibili, nei limiti e alle condizioni previste, anche alcune spese per il trasporto scolastico. Ciò non significa però che la stessa spesa sia automaticamente straordinaria nei rapporti tra i genitori. La disciplina fiscale e quella familiare perseguono finalità differenti.

Tasse scolastiche e contributi obbligatori

Le tasse scolastiche e i contributi obbligatori possono essere trattati separatamente dall’assegno quando il provvedimento o il protocollo applicabile li considera spese extra.

Prima del pagamento è utile distinguere:

  • tassa obbligatoria;
  • contributo volontario;
  • assicurazione scolastica;
  • contributo per laboratori;
  • quota per ampliamento dell’offerta formativa;
  • semplice richiesta facoltativa dell’istituto.

L’Agenzia delle Entrate riporta nella dichiarazione precompilata tasse scolastiche, contributi obbligatori e alcuni contributi deliberati dagli istituti. Anche in questo caso, la presenza nella dichiarazione fiscale non risolve automaticamente la ripartizione tra genitori.

Scuola privata

L’iscrizione a una scuola privata è una decisione importante sia dal punto di vista educativo sia da quello economico.

Le linee guida del Tribunale di Milano inseriscono tasse scolastiche e universitarie per istituti privati tra le spese che richiedono preventivo accordo.

La scelta dovrebbe quindi essere condivisa, soprattutto quando:

  • comporta un aumento rilevante dei costi;
  • esiste un’alternativa pubblica adeguata;
  • modifica una precedente decisione comune;
  • la retta non era stata considerata nell’assegno;
  • il genitore chiamato al rimborso non è stato informato.

La semplice iscrizione effettuata unilateralmente non garantisce sempre il diritto al rimborso.

Gite scolastiche e viaggi d’istruzione

Le gite possono essere molto diverse tra loro.

Una visita didattica di poche ore e costo contenuto non è equivalente a un viaggio con pernottamento o a una settimana studio all’estero.

Le linee guida milanesi distinguono le gite scolastiche con pernottamento, collocandole tra le spese che richiedono preventivo accordo.

Prima di autorizzare il figlio è opportuno comunicare all’altro genitore:

  • destinazione;
  • durata;
  • costo;
  • scadenza del pagamento;
  • servizi inclusi;
  • eventuali documenti necessari;
  • percentuale richiesta.

Il consenso scolastico alla partecipazione e il consenso economico tra i genitori sono aspetti collegati, ma non sempre coincidono.

Ripetizioni e corsi di recupero

Le lezioni private e i corsi di recupero possono essere necessari quando il figlio incontra difficoltà scolastiche.

Le linee guida di Milano li comprendono tra le spese scolastiche soggette a preventivo accordo.

Prima di impegnarsi economicamente, sarebbe opportuno indicare:

  • materia;
  • motivazione;
  • durata prevista;
  • costo orario;
  • professionista o struttura scelta;
  • eventuale indicazione della scuola;
  • possibilità di corsi gratuiti organizzati dall’istituto.

In presenza di una necessità urgente o di una scadenza ravvicinata, la comunicazione dovrebbe comunque essere tempestiva e documentata.

Computer, tablet e dispositivi elettronici

L’acquisto di un computer o tablet può rappresentare una spesa rilevante.

La valutazione dovrebbe considerare:

  • se il dispositivo è realmente richiesto dalla scuola;
  • se il figlio dispone già di uno strumento adeguato;
  • fascia di prezzo;
  • caratteristiche necessarie;
  • possibilità di comodato d’uso;
  • eventuali bonus o agevolazioni;
  • utilizzo scolastico effettivo.

Un dispositivo obbligatorio e proporzionato alle esigenze scolastiche è diverso da un modello costoso scelto unilateralmente.

Per ridurre i conflitti, il genitore interessato dovrebbe inviare una richiesta con preventivo, motivazione e termine entro il quale rispondere.

Attività sportive e corsi organizzati dalla scuola

Non tutte le attività proposte dalla scuola sono automaticamente spese scolastiche obbligatorie.

Corsi di lingua, teatro, musica o sport possono essere facoltativi. Le linee guida milanesi richiedono generalmente accordo preventivo per corsi di lingue, musica, attività sportive e attività ricreative.

È utile verificare:

  • se l’attività è obbligatoria;
  • se è parte del programma;
  • se viene svolta fuori dall’orario scolastico;
  • se il figlio è già iscritto ad attività analoghe;
  • se comporta acquisto di attrezzatura;
  • se incide sui tempi di permanenza con l’altro genitore.

Quando serve il consenso preventivo?

Il consenso preventivo è normalmente richiesto quando la spesa:

  • deriva da una scelta educativa importante;
  • è facoltativa;
  • è particolarmente onerosa;
  • non è urgente;
  • comporta un impegno continuativo;
  • modifica un’organizzazione precedente;
  • è indicata come “da concordare” nel provvedimento o nel protocollo.

L’articolo 337-ter del Codice civile colloca al centro l’interesse del figlio e il suo diritto a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori. Le decisioni educative rilevanti devono quindi essere gestite nel quadro della responsabilità genitoriale e delle disposizioni stabilite per la famiglia.

Le linee guida milanesi prevedono, per le spese da concordare, una richiesta scritta e un dissenso motivato espresso entro un termine indicato dal protocollo. Questo meccanismo vale però solo quando richiamato o applicabile alla situazione concreta.

Il silenzio dell’altro genitore vale come consenso?

Non sempre.

Alcuni protocolli prevedono espressamente che, in assenza di dissenso motivato entro un determinato termine, il silenzio venga considerato consenso. Le linee guida milanesi, per esempio, indicano un termine massimo di dieci giorni.

Questa regola non può essere applicata automaticamente a tutte le famiglie.

Bisogna verificare se:

  • è contenuta nel provvedimento;
  • è prevista nell’accordo;
  • è richiamato il protocollo locale;
  • la richiesta era completa e comprensibile;
  • l’altro genitore l’ha effettivamente ricevuta;
  • la spesa non era già stata rifiutata motivatamente.

Quando non esiste una regola precisa, è rischioso interpretare il silenzio come approvazione.

Come chiedere correttamente il consenso

La richiesta dovrebbe essere chiara e contenere almeno:

  • nome del figlio;
  • descrizione della spesa;
  • motivazione;
  • importo totale;
  • percentuale richiesta;
  • preventivo o comunicazione scolastica;
  • scadenza;
  • eventuali alternative;
  • termine ragionevole per rispondere.

Esempio:

La scuola ha proposto per Sofia una gita con pernottamento dal 14 al 16 maggio. Il costo complessivo è di 280 euro e il pagamento deve essere effettuato entro il 20 marzo. In base alla ripartizione del 50%, la tua quota sarebbe di 140 euro. In allegato trovi il programma e la comunicazione della scuola. Ti chiedo di comunicare il tuo consenso o eventuale dissenso motivato entro il 10 marzo.

Una richiesta completa riduce equivoci e permette di conservare una prova ordinata della comunicazione.

Come documentare la spesa

Per chiedere il rimborso è opportuno conservare:

  • comunicazione della scuola;
  • preventivo;
  • ricevuta;
  • fattura;
  • attestazione di pagamento;
  • copia del bonifico;
  • consenso scritto;
  • eventuale prescrizione o indicazione dell’istituto;
  • calcolo della quota dovuta.

Le linee guida del Tribunale di Milano richiedono che le spese extra siano documentate e indicano modalità e tempi per inviare la prova dell’esborso e ottenere il rimborso. Anche questi termini devono essere verificati rispetto al proprio provvedimento.

Uno scontrino privo di descrizione può non essere sufficiente a dimostrare che l’acquisto riguardi il figlio o una determinata esigenza scolastica.

Chi paga per primo?

Spesso uno dei genitori anticipa l’intero importo e poi chiede il rimborso della quota dovuta all’altro.

La percentuale può essere:

  • 50% e 50%;
  • 60% e 40%;
  • 70% e 30%;
  • un’altra ripartizione stabilita dal giudice;
  • diversa per alcune categorie di spesa.

Non bisogna quindi dividere automaticamente ogni importo a metà.

Esempio:

Una spesa documentata di 300 euro con ripartizione 70/30 comporta:

  • quota del primo genitore: 210 euro;
  • quota del secondo genitore: 90 euro.

La richiesta deve indicare chiaramente il totale, la percentuale applicata e la quota effettivamente dovuta.

Il rimborso fiscale e il rimborso tra genitori sono la stessa cosa?

No.

La detrazione fiscale riguarda il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria.

Il rimborso della spesa riguarda invece gli obblighi economici tra i genitori.

Una spesa può essere fiscalmente detraibile ma già compresa nell’assegno ordinario. Oppure può essere rimborsabile tra i genitori ma non rientrare nelle detrazioni fiscali.

L’Agenzia delle Entrate comprende, tra le spese scolastiche rilevanti ai fini fiscali, mensa, servizi integrativi, gite, assicurazione, trasporto e alcune attività deliberate dall’istituto, entro limiti e condizioni previsti dalla normativa tributaria.

Le due valutazioni devono quindi essere mantenute separate.

Cosa accade se un genitore non rimborsa?

Il genitore che ha anticipato la spesa dovrebbe prima verificare:

  • se la voce è davvero rimborsabile;
  • se era necessario il consenso;
  • se il consenso è stato ottenuto;
  • se la spesa è documentata;
  • se è stata applicata la percentuale corretta;
  • se la richiesta è stata ricevuta;
  • se è decorso il termine previsto.

Successivamente può inviare un sollecito scritto con:

  • riepilogo della spesa;
  • allegati;
  • quota dovuta;
  • data della richiesta precedente;
  • termine per il pagamento;
  • modalità di versamento.

In caso di persistente mancato pagamento è opportuno rivolgersi a un professionista, evitando di utilizzare il figlio come intermediario.

Cosa non dovrebbero fare i genitori

Per tutelare il figlio, sarebbe opportuno evitare di:

  • informarlo dei mancati pagamenti;
  • chiedergli di consegnare ricevute;
  • dirgli che non può partecipare perché l’altro genitore non paga;
  • usare la spesa per riaprire vecchi conflitti;
  • acquistare unilateralmente beni costosi non necessari;
  • rifiutare una spesa indispensabile soltanto per contrastare l’altro genitore;
  • confondere il rimborso economico con i tempi di frequentazione.

Il figlio deve poter vivere la scuola come luogo di crescita, non come prosecuzione del conflitto familiare.

Come può aiutare CoParentManager

Una gestione digitale ordinata permette di:

  • fotografare e caricare la ricevuta;
  • indicare la categoria della spesa;
  • specificare se richiede consenso;
  • allegare la comunicazione scolastica;
  • applicare la percentuale prevista;
  • inviare la richiesta all’altro genitore;
  • registrare accettazione o contestazione;
  • conservare la prova del pagamento;
  • mantenere uno storico consultabile.

Questo non sostituisce l’accordo o il provvedimento del giudice, ma aiuta a rendere le comunicazioni più chiare e verificabili.

Conclusione

Non tutte le spese scolastiche sono automaticamente ordinarie o straordinarie.

Libri, mensa, trasporto, gite, ripetizioni, rette private e dispositivi elettronici devono essere valutati considerando:

  • provvedimento del giudice;
  • accordi tra i genitori;
  • protocollo applicabile;
  • ricorrenza;
  • importo;
  • necessità;
  • urgenza;
  • eventuale consenso preventivo.

La regola più prudente è semplice:

Prima di una spesa scolastica rilevante, controllare l’accordo, informare l’altro genitore e conservare tutta la documentazione.

Una comunicazione precisa protegge entrambi i genitori e, soprattutto, evita che le necessità scolastiche del figlio diventino motivo di conflitto.

Fonti ufficiali

  • Codice civile, articolo 337-ter, sui provvedimenti riguardanti i figli e sul loro diritto a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori.
  • Tribunale di Milano – Linee guida sulle spese extra assegno, con esempi di spese ordinarie, straordinarie e soggette a preventivo accordo.
  • Tribunale di Catanzaro – Protocollo sul mantenimento dei figli, adottato per distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie.
  • Tribunale di Ancona – Protocollo per la disciplina delle spese straordinarie nei procedimenti di famiglia.
  • Agenzia delle Entrate – Spese scolastiche nella dichiarazione precompilata, con indicazioni su mensa, trasporto, gite, assicurazione e attività formative.

Questo articolo ha finalità informative e divulgative e non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato. La classificazione e la ripartizione delle spese devono essere verificate sulla base del provvedimento o dell’accordo applicabile alla singola famiglia.


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